La nuova disciplina fiscale dei trust con il commercialista Gianfranco Rienzi (Firenze)

Con l’introduzione della Circolare n. 34/E del 2022, il panorama fiscale dei trust in Italia ha subito un profondo cambiamento, generando un dibattito intenso tra esperti del settore e contribuendo a ridefinire l’approccio normativo per questo strumento giuridico. Ne abbiamo parlato con Gianfranco Rienzi commercialista a Firenze: “Utilizzato ampiamente per la gestione patrimoniale, il trust è diventato un argomento centrale per i contribuenti, gli operatori finanziari e i professionisti del diritto tributario. La principale innovazione introdotta dalla circolare è il passaggio dalla cosiddetta tassazione “in entrata”, applicata al momento del conferimento dei beni nel trust, alla tassazione “in uscita”, che invece avviene al momento in cui i beni vengono effettivamente attribuiti ai beneficiari.”

Questa transizione riflette una nuova filosofia legislativa che pone al centro il principio della capacità contributiva e mira a garantire un’imposizione più equa e coerente.

Gianfranco Rienzi: “La transizione dalla tassazione in entrata alla tassazione in uscita è un cambio di paradigma

Il regime di tassazione “in entrata” applicato in passato trattava il trasferimento dei beni al trust come una donazione, imponendo immediatamente un prelievo fiscale, indipendentemente dall’effettiva attribuzione di quei beni ai beneficiari. Per Gianfranco Rienzi questo approccio è stato oggetto di crescenti critiche, sia da parte della dottrina che della giurisprudenza, perché penalizzava situazioni in cui il trasferimento formale al trust non corrispondeva a un arricchimento reale. La Circolare n. 34/E del 2022 formalizza il passaggio a un nuovo modello: ora l’imposta è applicata solo nel momento in cui i beni generano un incremento patrimoniale effettivo per i beneficiari. Questa novità è particolarmente rilevante per i trust già esistenti, che si trovano a dover affrontare una transizione normativa potenzialmente complessa.

Un elemento chiave introdotto dalla circolare – sottolinea il commercialista Gianfranco Rienzi – è il principio del legittimo affidamento, concepito per tutelare i contribuenti che hanno istituito trust prima dell’emanazione delle nuove regole“.

Tuttavia, la protezione offerta non è automatica: i beneficiari e i trustee devono dimostrare che i beni conferiti nel trust abbiano già scontato l’imposta nel regime precedente. La mancanza di un meccanismo chiaro per evitare la doppia imposizione crea margini di incertezza e obbliga i contribuenti a rivolgersi a esperti fiscali per garantire una corretta applicazione delle nuove norme. Questo aspetto si rivela cruciale, in quanto il rischio di tassazioni sovrapposte potrebbe rendere economicamente insostenibile la gestione del trust.

Gianfranco Rienzi: “La distinzione tra trust opachi e trasparenti, già presente nella normativa precedente, viene ulteriormente approfondita dalla circolare. Nei trust trasparenti, i redditi sono imputati direttamente ai beneficiari individuati, anche se non effettivamente percepiti, mentre nei trust opachi il reddito è tassato in capo al trust stesso“.

Questo dualismo riflette la volontà del legislatore di distinguere tra situazioni in cui i beneficiari hanno una capacità contributiva definita e casi in cui i beni rimangono sotto il controllo del trustee senza beneficiari determinati. Particolare attenzione è riservata ai trust opachi istituiti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, per i quali la circolare introduce una presunzione relativa: se non è possibile separare redditi e patrimonio, l’intero ammontare attribuito ai beneficiari è considerato reddito tassabile

Implicazioni pratiche per contribuenti e professionisti

Per i contribuenti, la Circolare n. 34/E comporta un ripensamento strategico nell’uso del trust come strumento di pianificazione patrimoniale. Gli esperti sottolineano la necessità di un’accurata rendicontazione e di una gestione trasparente per evitare sanzioni o contenziosi con l’Agenzia delle Entrate.

La circolare, infatti, richiede che i trustee mantengano una documentazione analitica per dimostrare la separazione tra redditi e patrimonio.

Questo obbligo rappresenta una sfida operativa significativa, soprattutto per i trust con strutture complesse o con beni localizzati in più giurisdizioni.

Una riforma necessaria ma non priva di criticità

La Circolare n. 34/E del 2022 introduce regole più chiare e in linea con i principi di equità fiscale, ma lascia irrisolte alcune problematiche legate all’applicazione pratica delle nuove disposizioni. Per i contribuenti, la consulenza di professionisti qualificati come Gianfranco Rienzi commercialista (e revisore dei conti a Firenze) sarà fondamentale per garantire il rispetto delle nuove norme e per ottimizzare la gestione del patrimonio conferito in trust. Questa riforma, pur rappresentando un passo avanti nella semplificazione normativa, richiede un’attenta pianificazione per evitare errori che potrebbero avere conseguenze economiche rilevanti.

Sei interessato ai nostri approfondimenti legali e fiscali? Allora, leggi anche questa guida su come cancellare notizie da internet, scritta dai ragazzi di Web News!

La nuova disciplina fiscale dei trust con il commercialista Gianfranco Rienzi (Firenze)

Con l’introduzione della Circolare n. 34/E del 2022, il panorama fiscale dei trust in Italia ha subito un profondo cambiamento, generando un dibattito intenso tra esperti del settore e contribuendo a ridefinire l’approccio normativo per questo strumento giuridico. Ne abbiamo parlato con Gianfranco Rienzi commercialista a Firenze: “Utilizzato ampiamente per la gestione patrimoniale, il trust è diventato un argomento centrale per i contribuenti, gli operatori finanziari e i professionisti del diritto tributario. La principale innovazione introdotta dalla circolare è il passaggio dalla cosiddetta tassazione “in entrata”, applicata al momento del conferimento dei beni nel trust, alla tassazione “in uscita”, che invece avviene al momento in cui i beni vengono effettivamente attribuiti ai beneficiari.”

Questa transizione riflette una nuova filosofia legislativa che pone al centro il principio della capacità contributiva e mira a garantire un’imposizione più equa e coerente.

Gianfranco Rienzi: “La transizione dalla tassazione in entrata alla tassazione in uscita è un cambio di paradigma

Il regime di tassazione “in entrata” applicato in passato trattava il trasferimento dei beni al trust come una donazione, imponendo immediatamente un prelievo fiscale, indipendentemente dall’effettiva attribuzione di quei beni ai beneficiari. Per Gianfranco Rienzi questo approccio è stato oggetto di crescenti critiche, sia da parte della dottrina che della giurisprudenza, perché penalizzava situazioni in cui il trasferimento formale al trust non corrispondeva a un arricchimento reale. La Circolare n. 34/E del 2022 formalizza il passaggio a un nuovo modello: ora l’imposta è applicata solo nel momento in cui i beni generano un incremento patrimoniale effettivo per i beneficiari. Questa novità è particolarmente rilevante per i trust già esistenti, che si trovano a dover affrontare una transizione normativa potenzialmente complessa.

Un elemento chiave introdotto dalla circolare – sottolinea il commercialista Gianfranco Rienzi – è il principio del legittimo affidamento, concepito per tutelare i contribuenti che hanno istituito trust prima dell’emanazione delle nuove regole“.

Tuttavia, la protezione offerta non è automatica: i beneficiari e i trustee devono dimostrare che i beni conferiti nel trust abbiano già scontato l’imposta nel regime precedente. La mancanza di un meccanismo chiaro per evitare la doppia imposizione crea margini di incertezza e obbliga i contribuenti a rivolgersi a esperti fiscali per garantire una corretta applicazione delle nuove norme. Questo aspetto si rivela cruciale, in quanto il rischio di tassazioni sovrapposte potrebbe rendere economicamente insostenibile la gestione del trust.

Gianfranco Rienzi: “La distinzione tra trust opachi e trasparenti, già presente nella normativa precedente, viene ulteriormente approfondita dalla circolare. Nei trust trasparenti, i redditi sono imputati direttamente ai beneficiari individuati, anche se non effettivamente percepiti, mentre nei trust opachi il reddito è tassato in capo al trust stesso“.

Questo dualismo riflette la volontà del legislatore di distinguere tra situazioni in cui i beneficiari hanno una capacità contributiva definita e casi in cui i beni rimangono sotto il controllo del trustee senza beneficiari determinati. Particolare attenzione è riservata ai trust opachi istituiti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, per i quali la circolare introduce una presunzione relativa: se non è possibile separare redditi e patrimonio, l’intero ammontare attribuito ai beneficiari è considerato reddito tassabile

Implicazioni pratiche per contribuenti e professionisti

Per i contribuenti, la Circolare n. 34/E comporta un ripensamento strategico nell’uso del trust come strumento di pianificazione patrimoniale. Gli esperti sottolineano la necessità di un’accurata rendicontazione e di una gestione trasparente per evitare sanzioni o contenziosi con l’Agenzia delle Entrate.

La circolare, infatti, richiede che i trustee mantengano una documentazione analitica per dimostrare la separazione tra redditi e patrimonio.

Questo obbligo rappresenta una sfida operativa significativa, soprattutto per i trust con strutture complesse o con beni localizzati in più giurisdizioni.

Una riforma necessaria ma non priva di criticità

La Circolare n. 34/E del 2022 introduce regole più chiare e in linea con i principi di equità fiscale, ma lascia irrisolte alcune problematiche legate all’applicazione pratica delle nuove disposizioni. Per i contribuenti, la consulenza di professionisti qualificati come Gianfranco Rienzi commercialista (e revisore dei conti a Firenze) sarà fondamentale per garantire il rispetto delle nuove norme e per ottimizzare la gestione del patrimonio conferito in trust. Questa riforma, pur rappresentando un passo avanti nella semplificazione normativa, richiede un’attenta pianificazione per evitare errori che potrebbero avere conseguenze economiche rilevanti.

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